Intervista a Mirella Cervadoro per il “No” al referendum giustizia
In vista del referendum del 22 e 23 marzo abbiamo fatto alcune domande a Mirella Cervadoro, già presidente di Sezione della Corte di Cassazione.
Comunicazione della redazione: per rispettare la par condicio qui la nostra intervista a Carmine Foreste, presidente dell’Ordine degli Avvocati Napoli e presidente del “Comitato per le Riforme – Sì Cambia”.
Tre domande a Mirella Cervadoro, già presidente di Sezione della Corte di Cassazione, per il “No” al referendum giustizia
Perché votare “No” al referendum costituzionale confermativo del 22 e 23 marzo sulla riforma Meloni-Nordio?
La riforma di alcuni articoli del Titolo IV (“La Magistratura”) della Costituzione, comunemente denominata della separazione delle carriere, viene presentata come “processuale”, in quanto incidente sul rapporto tra giudice e pubblico ministero nel processo penale, e quindi quale conseguenza necessaria del sistema accusatorio.
In realtà non solo non è necessaria, ma neppure riguarda il ruolo e i poteri dei due soggetti entro le dinamiche processuali, bensì il loro assetto ordinamentale all’interno dell’unitario ordine giudiziario. Interessa, quindi, il rapporto tra potere politico e potere giudiziario, all’interno del contesto costituzionale, ove quest’ultimo svolge un ruolo di bilanciamento del potere politico.
Quando si parla di terzietà del giudice, bisogna poi ricordare che il giudice è terzo non solo rispetto alle parti che si trovano davanti alla legge, ma anche rispetto alla stessa legge davanti alla Costituzione, e alle norme convenzionali di cui ai trattati internazionali, e – per certi aspetti – anche rispetto a sé stesso, in quanto soggettivamente privo di pregiudizi e oggettivamente neutrale.
La Costituzione del 1948, con le norme oggetto di riforma, ha delineato un potere giudiziario, autonomo e altrettanto forte quanto quello politico, quale pilastro indispensabile della nuova repubblica democratica, la cui forza viene garantita dall’unione del potere giudicante e di quello inquirente.
Per garantire poi l’indipendenza della magistratura ha, poi, introdotto un organo di garanzia del tutto nuovo rispetto al passato nazionale e svincolato dalla struttura verticale gerarchica del sistema giudiziario di stampo europeo continentale, il Consiglio Superiore della Magistratura. Tale organo, nell’ambito delle attribuzioni previste dall’art. 105 della Costituzione, e dalla legge istitutiva n.195 del 1958, non solo provvede in relazione a tutti gli atti concernenti la vita professionale del magistrato (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari) ma esprime altresì pareri sulle leggi riguardanti la giustizia e orientamenti in merito alla giurisdizione ordinaria intesa come servizio ai cittadini, a garanzia di una retta amministrazione.
Con la riforma, si separano non solo le carriere, ma anche l’organo di governo della magistratura, costituendo un Consiglio superiore dei giudici e un Consiglio superiore dei pubblici ministeri. Si sottrae poi all’organo di autogoverno il potere disciplinare e si istituisce un’Alta Corte disciplinare. I componenti dei due Consigli saranno quindi estratti a sorte con un sorteggio secco per i magistrati, e un sorteggio temperato (ovvero da un elenco indicato dal Parlamento in seduta comune nei primi sei mesi di insediamento) per i c.d. laici (professori ordinari e avvocati con almeno venti anni di esercizio). Lo stesso dicasi per l’Alta Corte, eccetto tre membri nominati dal Presidente della Repubblica.
I nuovi Consigli superiori avranno una componente laica comunque scelta, e quindi più forte, mentre quella dei togati sarà più debole e meno rappresentativa delle pluralità di orientamenti culturali della magistratura, in materia di organizzazione e qualità della giurisdizione ordinaria.
La riforma non riguarda poi i reali problemi della giustizia (mancanza di risorse umane ed economiche), né risolve la crisi dell’autogoverno alla quale – secondo l’intento esplicitato dal Legislatore – intenderebbe porre rimedio.
Con la separazione delle carriere, la divisione in due del Consiglio Superiore della Magistratura, la sottrazione allo stesso del potere disciplinare, il sorteggio dei componenti e l’istituzione dell’Alta Corte, la riforma demolisce quel pilastro ritenuto dai Costituenti indispensabile all’assetto democratico della Repubblica, indebolisce il Consiglio Superiore e quindi l’autonomia e l’indipendenza dei giudici. E istituisce un nuovo organo di rilevanza costituzionale altamente costoso e assolutamente non necessario.
Il racconto ripetutamente amplificato sui mass-media di una magistratura poco controllata e poco responsabile rispetto ai colleghi degli altri Paesi europei non solo non è corretto, ma svilisce la stessa immagine di una Magistratura che ha contribuito dal dopoguerra ad oggi allo sviluppo della democrazia e ha subito il maggior numero di vittime in Europa a causa della mafia e del terrorismo (sia di matrice politica che stragista), con 27 magistrati uccisi nello svolgimento delle loro funzioni.
I dati ufficiali, provenienti da statistiche pubbliche, smentiscono la narrazione a uso referendum di una magistratura italiana poco o nulla responsabile.
Nel periodo 2010-2025, su circa 9000 magistrati in servizio sono state inflitte infatti 644 condanne disciplinari con una media di 42 condanne all’anno, pari allo 0,50%. Facendo una comparazione con gli ordinamenti di Francia e Spagna omogenei anche per dimensione, emerge che in Francia nel periodo 2014-2024 sono stati sanzionati poco meno di 9 casi all’anno, inferiore allo 0,1%; in Spagna nel quadriennio 2020-2023 alla magistratura giudicante (5700 giudici) sono state inflitte circa 14 sanzioni disciplinari l’anno, pari allo 0,2%.
Nulla è infine detto nella riforma circa la disciplina delle carriere diverse (concorsi, formazione ecc.), né in ordine alle modalità del sorteggio dei magistrati e alla costituzione dei collegi dell’Alta Corte disciplinare. Nulla in relazione alla Procura Generale della Cassazione che oggi detiene il potere disciplinare unitamente al Ministro della Giustizia, e che oggi svolge in sede di legittimità anche funzioni in sede civile. Sarà la legge ordinaria a indicare la composizione dei collegi, e a stabilire le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte.
E pertanto non opponendosi alla legge, coloro che votano “Si” al Referendum avranno messo una croce su una cambiale in bianco.
Cosa accadrebbe qualora fosse confermata la riforma?
Un insigne giurista, prefigurando varie ipotesi post riforma (M.Daniele, La riforma costituzionale della magistratura e il monito di Jurassic Park, in Sistema Penale, 22 Dicembre 2025), ha osservato che gli esiti della stessa “dipendono non solo dalle norme introdotte dalla riforma, ma anche e soprattutto da variabili non controllabili”, in quanto il sorteggio presenta implicazioni imprevedibili, e rischia di sfuggire al controllo dei suoi creatori.
Non si sa poi come la legge ordinaria disciplinerà le diverse carriere, le modalità del sorteggio dei magistrati, i collegi dell’Alta Corte. E quindi è difficile fare previsioni.
La riforma non determina, al momento, alcuna dipendenza del potere inquirente dall’esecutivo, ma pone le basi per incisive modifiche ordinamentali che potranno incidere su una maggiore gerarchizzazione, e una probabile futura dipendenza; e siffatta non auspicabile dipendenza potrebbe addirittura essere invocata dagli stessi critici della riforma, ove il pubblico ministero, oramai isolato nel suo Consiglio superiore, diventasse corporativo, autoreferenziale e più potente.
È stata poi preannunciata da autorevoli componenti governativi una riforma della polizia giudiziaria tale da incidere fortemente sull’attività degli Uffici del pubblico ministero.
Conseguenza certa il già evidenziato indebolimento del Consiglio Superiore e quindi della magistratura privata del suo potere unitario.
I due Consigli potrebbero poi entrare in conflitto, e porre così in una situazione conflittuale anche il Presidente della Repubblica che li presiede.
D’altra parte, insigne costituzionalista (N.Zanon, Perché non è bene avere un altro CSM, in AIC 10/224), pur favorevole alla riforma, ha sottolineato che non è mai bene moltiplicare gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale. È in gioco il buon andamento del complessivo sistema (art.97 Cost.), “si moltiplicano le occasioni per dare incarichi e posizioni di potere (carriere parallele, organizzazioni burocratiche, staff distinti, due sedi…)”, con intralci e difficoltà procedurali ampiamente prevedibili.
Nel dibattito pubblico i promotori del “Sì” al referendum pensano che ci sarà un impatto sistemico positivo con la separazione delle carriere: lei cosa ne pensa?
Come ho avuto già modo di osservare, la riforma non riguarda i reali problemi della giustizia (mancanza di risorse umane ed economiche), né risolve le sollevate problematiche dell’autogoverno, che ben potrebbero essere risolte con legge ordinaria.
L’indebolimento dell’ordine giudiziario rispetto alla politica potrà di contro incidere anche sull’avvocatura rendendola più debole. E vi è il fondato rischio – ampiamente evidenziato dai costituzionalisti – che finisca per essere indebolito tutto il nostro sistema costituzionale. Tanto più se venissero approvate ulteriori riforme fortemente incidenti nel rapporto tra i poteri dello Stato.
Minore è l’indipendenza della magistratura, minore è la tutela per tutti i cittadini.
Intervista a cura di Graziano Rossi
