Il diritto ambientale e l’ecocidio

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Un approfondimento a cura di Eleonora Bosio, Avvocata, consulente ESG, fondatrice e Presidente dell’Associazione University for SDGs, e Isotta de Zandonati, Civilista presso il Circolo Legambiente Garbatella, socia dell’Associazione University for SDGs.

Con l’entrata in vigore, nel giugno scorso, del decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81, l’Italia ha completato il processo di recepimento della direttiva (UE) 2024/1203, relativa alla tutela penale dell’ambiente. Tale processo di adeguamento dell’ordinamento nazionale era stato oggetto di approfondimento nel corso della conferenza di alto livello «Ecocidio e crimini ambientali: sviluppi internazionali e la trasposizione italiana della Direttiva UE 2024/1203», svoltasi nel gennaio scorso presso la John Cabot University di Roma, in collaborazione con l’Istituto interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia (UNICRI) e la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI).

L’evento ha offerto preziosi spunti su molteplici questioni affrontate in questo articolo.

Il diritto internazionale ambientale e l’ecocidio

A partire dalla seconda metà del ‘900 il diritto internazionale dell’ambiente ha conosciuto un progressivo sviluppo. Tale branca di diritto, nata per regolare fenomeni globali per i quali è necessario un coordinamento tra gli Stati, consiste principalmente in diritto convenzionale. Le norme sono piuttosto eterogenee, e spesso sono racchiuse in trattati “quadro” che necessitano di ulteriori atti più dettagliati, tra cui allegati, protocolli o leggi interne. Vi sono anche molte norme di soft law, quindi non giuridicamente vincolanti.¹

In tali strumenti e nella giurisprudenza sono delineati, tra l’altro, anche i principi fondamentali del diritto internazionale ambientale. In particolare, essi trovano espressione nella Dichiarazione di Rio del 1992. Tali principi svolgono una funzione rilevante sul piano interpretativo, orientano la prassi e in questo modo agevolano la formazione di nuove norme convenzionali e consuetudinarie. Essi riguardano, ad esempio, lo sviluppo sostenibile, il principio delle responsabilità comuni ma differenziate, il principio di precauzione, il principio di “chi inquina paga” e la valutazione di impatto ambientale.²

In secondo luogo, esiste un limitato numero di consuetudini internazionali, aventi dunque carattere obbligatorio per tutti gli Stati della comunità internazionale, come il divieto di inquinamento transfrontaliero.³

Tuttavia, lo strumento giuridico più comune nel diritto internazionale ambientale resta il trattato internazionale, che vincola solo gli Stati che decidono di ratificarlo. I trattati più rilevanti in materia riguardano la protezione dell’ozono, l’inquinamento marino, la biodiversità, la desertificazione e il cambiamento climatico.⁴

Per quanto riguarda il diritto internazionale penale è interessante notare come nel corso degli ultimi anni si è iniziato a parlare sempre di più del crimine di “ecocidio”. Tale termine deriva dall’unione del greco oikos (“casa”) e del suffisso -cide, riconducibile al latino caedere (“uccidere”), e designa, in senso generale, la distruzione grave dell’ambiente e degli ecosistemi.

L’origine moderna del termine viene generalmente ricondotta al biologo statunitense Arthur W. Galston, che nel 1970 utilizzò la parola ecocide nel contesto delle critiche alla guerra del Vietnam e, in particolare, all’impiego da parte degli Stati Uniti di erbicidi e defolianti, tra cui l’Agent Orange, con effetti devastanti sulla vegetazione e sugli ecosistemi. Fu proprio nel 1972, durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano di Stoccolma, che il primo ministro svedese Olof Palme denunciò la distruzione ambientale provocata dalla guerra in Vietnam, associandola esplicitamente al concetto di ecocidio. Solo un anno dopo, nel 1973, il giurista statunitense Richard Falk elaborò una delle prime proposte giuridiche volte alla criminalizzazione dell’ecocidio, predisponendo una bozza di convenzione internazionale che si riferiva, in particolare, alla distruzione intenzionale degli ecosistemi attraverso strumenti di guerra. L’ecocidio nasce e si sviluppa, dunque, come un concetto strettamente connesso alla guerra e alla deliberata distruzione dell’ambiente.

La Corte penale internazionale (CPI), istituita dallo Statuto di Roma del 1998, esercita attualmente la propria giurisdizione sui quattro crimini previsti dall’art. 5 dello Statuto: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione. L’ecocidio non rientra, allo stato attuale, tra i crimini di competenza della Corte e non costituisce, pertanto, un autonomo crimine internazionale perseguibile dinanzi alla CPI. Ciò non esclude che gravi condotte di distruzione ambientale possano assumere rilevanza nell’ambito di fattispecie già previste dallo Statuto, in particolare quali crimini di guerra. Dunque, si può sostenere che l’attuale sistema di diritto penale internazionale riconosce già, seppur entro limiti circoscritti, una forma di tutela dell’ambiente.

In particolare, lo Statuto della CPI contempla, nell’ambito dei crimini di guerra, alcune condotte suscettibili di arrecare danni ambientali di particolare gravità nel contesto di un conflitto armato. Tale tutela, tuttavia, si configura come indiretta e funzionalmente subordinata alla sussistenza degli elementi propri della fattispecie di crimine di guerra, senza riconoscere all’ambiente lo status di autonomo oggetto di protezione penale internazionale. La disciplina vigente non consente, pertanto, di perseguire la distruzione ambientale in quanto tale, ove essa non sia riconducibile a una delle fattispecie di reato già rientranti nella giurisdizione della Corte.

Ciononostante, si stanno progressivamente sviluppando delle proposte di riforme giuridiche che permettano di definire l’ecocidio facendovi rientrare anche gravi forme di distruzione ambientale realizzate in tempo di pace. In tale prospettiva si colloca l’iniziativa promossa dalla Stop Ecocide Foundation, volta all’introduzione di una fattispecie autonoma di ecocidio nel sistema dello Statuto di Roma. La proposta mira a superare la tradizionale connessione tra tutela penale dell’ambiente e situazioni di conflitto armato, configurando l’ecocidio come un crimine autonomo, suscettibile di essere commesso anche in tempo di pace e non necessariamente subordinato alla dimostrazione di un pregiudizio diretto nei confronti della popolazione civile. Il passaggio decisivo verso una definizione giuridica contemporanea dell’ecocidio è avvenuto nel 2020 quando la Stop Ecocide Foundation ha convocato un Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide, composto da esperti di diritto penale internazionale e diritto ambientale con il fine di elaborare una proposta di definizione destinata a essere inserita nell’art. 5 dello Statuto di Roma della CPI. Secondo tale definizione l’ecocidio consiste, quindi, nell’insieme di atti illeciti o arbitrari commessi nella consapevolezza che esista una sostanziale probabilità che tali atti causino un danno grave e diffuso oppure di lunga durata all’ambiente.⁵

La proposta rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alle prime concezioni dell’ecocidio dal momento che il fulcro della fattispecie viene individuato nella gravità del danno ambientale e la consapevolezza dell’autore circa il rischio di provocarlo. A tal fine, nel 2021 il gruppo di esperti istituito dalla Fondazione ha elaborato una proposta di nuovo art. 8 ter, contenente una definizione autonoma della fattispecie. Il progetto ha successivamente assunto una più concreta dimensione diplomatica, grazie soprattutto all’iniziativa di Vanuatu, che nel 2025 ha presentato una proposta aggiornata di emendamento dello Statuto, comprensiva di modifiche al preambolo, all’art. 8 e agli Elements of Crimes.

Oltre ai progetti a livello internazionale, vi sono degli esempi di proposte di legge volte ad inserire il reato di ecocidio a livello degli ordinamenti statali.⁶

Ad esempio, per quanto riguarda l’Italia, tale proposta è stata avanzata il 24 luglio 2023 da Alleanza Verdi e Sinistra, sostenuta da Stop Ecocidio Italia e Stop Ecocide International.⁷

Tradizionalmente, il diritto ambientale è stato costruito secondo una prospettiva antropocentrica. Secondo tale impostazione, l’ambiente viene protetto perché costituisce la condizione necessaria per la vita, la salute e il benessere degli esseri umani. Negli ultimi anni, invece, si è sviluppato un approccio ecocentrico secondo il quale viene attribuito valore all’ambiente e agli ecosistemi anche indipendentemente dalla loro utilità per l’essere umano. Il progetto della Stop Ecocide Foundation e i progetti di legge nazionali si collocano in questa seconda prospettiva considerando l’ambiente in senso ampio. Ciò non significa che l’ecocidio elimini completamente la dimensione antropocentrica. Al contrario, le due prospettive possono convivere in quanto la distruzione degli ecosistemi danneggia contemporaneamente sia la natura che le condizioni di vita delle comunità.

In conclusione, sebbene l’ecocidio non costituisca ancora, nel 2026, il quinto crimine della CPI, le iniziative sopracitate testimoniano il progressivo consolidamento della proposta e l’evoluzione del dibattito verso il riconoscimento della distruzione ambientale grave quale autonoma fattispecie di diritto penale internazionale.

Il diritto dell’Unione europea relativo all’ambiente e la Direttiva Ue 2024/1203

Dopo aver affrontato l’importante tematica riguardante l’ecocidio, è interessante notare come anche a livello dell’Unione europea (UE) si stiano emanando delle leggi volte ad inasprire i reati ambientali e a introdurre importanti novità nell’ordinamento europeo. In quest’ultimo la tematica della tutela ambientale viene affrontata soprattutto a partire dagli anni ’70. In particolare, attraverso l’Atto Unico Europeo del 1986 viene introdotto un nuovo titolo dedicato all’ambiente.⁸ I successivi trattati svilupperanno ulteriormente la materia rendendo possibile l’adozione di regolamenti e direttive contenenti norme ambientali specifiche che gli Stati membri devono rispettare. Ne costituiscono un esempio le norme adottate nell’ambito del Green Deal.⁹

Dal punto di vista del diritto penale, in tale contesto è recentemente entrata in vigore la direttiva UE 2024/1203 la quale amplia l‘elenco dei crimini ambientali e inasprisce le relative sanzioni.¹⁰ Secondo le istituzioni europee, tale direttiva si è resa necessaria a causa dell’aumento dei reati ambientali e dal loro carattere tipicamente transnazionale.¹¹

Le principali novità introdotte dalla direttiva riguardano vari elementi. In primo luogo, assumono particolare rilievo le sanzioni e, nello specifico, il sistema di calcolo delle pene pecuniarie, che sembra essere rivolto soprattutto alle medie e grandi imprese.¹²

In secondo luogo, come sottolineato dalla funzionaria della Commissione europea Elisabetta Reyneri, per la prima volta una direttiva in materia di diritto penale riconosce un ruolo specifico ai cittadini e alla società civile. In particolare, viene riconosciuto al pubblico interessato il diritto di partecipare ai procedimenti, compatibilmente con quanto previsto dagli ordinamenti nazionali.¹³

In terzo luogo, all’articolo 14 è prevista la protezione delle persone che segnalano reati ambientali o che prestano assistenza nelle relative indagini. Come sottolineato dal colonnello Marco Letizi, i crimini ambientali seguono un modello di business chiaro e sono spesso transnazionali. Proteggere i trasgressori che collaborano con il sistema giudiziario è dunque uno degli strumenti più potenti per affrontare tale problematica.¹⁴

Fondamentali sono anche gli articoli 19 e 20 i quali riguardano il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale e a livello europeo.

L’aggiornamento della normativa in ambito di crimini ambientali conformemente alla nuova direttiva dell’UE risulta essenziale per uno Stato quale l’Italia. Infatti, secondo il Rapporto ecomafia del 2025 di Legambiente i reati ambientali in Italia nel 2024 hanno oltrepassato la soglia dei 40 mila (+14,4% rispetto al 2023). La Campania è in testa, con 6.104 reati, seguita da Puglia (4.146), Sicilia (3.816) e Calabria (3.215).¹⁵

 

Le autrici

Eleonora Bosio: Avvocata, consulente ESG, fondatrice e Presidente dell’Associazione University for SDGs, laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Brescia e in Relazioni Internazionali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Isotta de Zandonati: Civilista presso il Circolo Legambiente Garbatella, socia dell’Associazione University for SDGs, laureata in Diritti Umani e Relazioni Internazionali presso l’Università di Padova, alumna della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI).

 

Bibliografia

Libri e articoli

Documenti e siti web

Note

1 Focarelli, C., Diritto internazionale, quinta edizione (2019), CEDAM, p. 567. Lugaresi, N., Diritto dell’ambiente, sesta edizione (2020), CEDAM, pp. 41-43

2 Lugaresi, N., ibid., pp. 15-16. Focarelli, C., ibid., pp. 570-574

3 Focarelli, C., ibid., p. 568. Lugaresi, N., ibid., p. 45

4 Si tratta dei seguenti strumenti: La convenzione di Vienna sulla protezione dell’ozono del 1985 e Protocollo di Montréal del 1987 e relativi emendamenti; La parte XII della UNCLOS (1982); La convenzione di Rio del 1992 sulla diversità biologica; La convenzione sulla desertificazione del 1994; La UNFCCC del 1992, il Protocollo di Kyoto del 1997; l’Accordo di Parigi del 2015. (Focarelli, C., ibid., pp. 575-581)

5 Stop Ecocide Foundation, Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide – Legal Definition of Ecocide, 2021

6 Ad esempio: Croazia, Germania, Repubblica Dominicana, Filippine, Scozia, India, Ghana, Svezia, Zimbabwe e Argentina. Nelle Mauritius il reato di ecocidio è ufficialmente entrato nell’ordinamento statale

7 Stop Ecocide Foundation: l’Italia a settembre 2023

8 Lugaresi, N., ibid., p. 51

9 Commissione europea, Il Green Deal europeo. Per diventare il primo continente a impatto climatico zero

10 Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente

11 Ruga Riva, C., “L’impatto della direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma”, LEXAMBIENTE Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’ambiente, Fasc. n. 2/2024, p. 69

12 Ruga Riva, C., ibid., p. 74

13 In particolare, si veda l’articolo 15 della direttiva. Presentazione a cura della funzionaria Elisabetta Reyneri durante la Conferenza “Ecocidio e crimini ambientali: sviluppi internazionali e la trasposizione italiana della Direttiva UE 2024/1203”, Fighting environmental crime in the EU: the new environmental crime directive and the Council of Europe Convention, 30 gennaio 2026

14 Presentazione a cura del colonnello Marco Leitizi durante la Conferenza “Ecocidio e crimini ambientali: sviluppi internazionali e la trasposizione italiana della Direttiva UE 2024/1203”, 30 gennaio 2026

15 Rapporto Ecomafia 2025, I numeri del 2024, (10 luglio 2025)

Immagine di copertina via themarinediaries.com, credits: Squiff Creative Media

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