Privacy e Rete, ecco le nuove regole per “Big G.”
Entro il 15 gennaio 2016 Google dovrà adeguarsi alle misure richieste dal Garante della Privacy per la protezione dei dati degli utenti italiani. Per “Big G.” previste anche verifiche di applicazione della normativa nazionale
Le regole a supporto della privacy degli utenti italiani delineano un nuovo corso per la politica di Google. È di qualche giorno fa, infatti, il comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali che annuncia, così, il primato per l’Italia, e per alcuni aspetti anche per l’Europa, di un adeguamento per molti necessario dell’azione di “Big G.” alla normativa nazionale.
Cosa dovrà fare il colosso di Mountain View?
Nel corso del 2015, Google seguirà diverse linee direttrici, prima fra tutti quella sull’informativa sulla privacy. Chiarezza, accessibilità e specificità in base al servizio offerto saranno i punti della nuova privacy policy, ai quali si aggiungeranno obblighi di indicazione puntale e dettagliata delle finalità del trattamento dei dati, una richiesta dal retrogusto reazionario alle precedenti mosse della società.
Nel 2012, infatti, i malumori europei, erano generati dalla possibilità, viste le scelte di “Big G.”, di unificare in un’unica soluzione le condizioni sulla riservatezza, una mossa che, nei fatti, semplificava l’assemblaggio informativo dal quale ricostruire l’identikit del soggetto.
Adesso si volta pagina, verso un miglioramento, dunque, che fa dell’utente un player attivo nella verifica della condizioni: Google, infatti, “dovrà predisporre un archivio con le precedenti versioni del testo dell’informativa, così da consentire agli utenti la verifica delle modifiche via via apportate”.
L’accento delle novità regolamentari non poteva, poi, non cadere sul tanto discusso diritto all’oblio, di cui ci siamo già occupati in passato. Come è noto, l’applicazione pratica della prerogativa a tutela del non-ricordo ha portato alla formulazione di richieste di cancellazione di link riguardanti trascorsi della persona, domande che, stando alle statistiche, sono pervenute massivamente proprio dall’Italia.
Un fenomeno, questo, che deve essere controllato, e anche arginato, con attività di monitoraggio, in termini di scambi reciproci di informazioni, affinché vi sia un consapevole esercizio, prima, e una corretta applicazione, poi, di un diritto, quello citato, che oggi ha valicato i confini della privacy in senso stretto e che ben si presta ad abuso.
Modifiche anche per quanto riguarda il tracciamento degli utenti. In un precedente articolo abbiamo trattato l’argomento relativo ai cookies: biscottini informatici, la nuova frontiera e fortuna delle imprese di behaviour advertising nell’era del risparmia-tempo.
Ebbene, la profilazione dei cybernauti, siano essi registrati o meno presso i servizi della società e spesso ignari, sarà sottoposta al consenso informato, nonché, verrà previsto un generico diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per la delineazione del profilo dell’utente.
Punto molto importante, inoltre, si avrà nell’accrescimento di strategie nella conservazione e cancellazione dei dati mediante la garanzia delle certezze procedurali come efficacia della sicurezza nella gestione degli stessi, a prescindere dal fatto che i meccanismi di rimozione operino nei confronti di informazioni riservate online od offline. Da ultimo, attenzione verso la tutela dell’anonimato, la quale vedrà l’imposizione di obblighi di adeguamento alla normativa nel pieno rispetto dell’uniformità del trend europeo.
Ma c’è di più. Nello stesso comunicato, si legge che è stato approvato un protocollo di verifica che prevede “aggiornamenti trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori e la possibilità per l’Autorità di effettuare presso la sede statunitense di Google verifiche di conformità alla disciplina italiana delle misure in via di implementazione”.
Regole nuove, dunque, che richiamano, intuitivamente, il testo della Dichiarazione dei Diritti in Internet, prerogative figlie della consapevolezza 2.0, una coscienza che assume la Rete a parametro valutativo delle esperienze sociali e giuridiche e che necessità, sempre più, di una proficua sinergia tra i diversi soggetti coinvolti, pubblici e privati, affinché ci si muova verso una tutela effettiva ed efficace.