NASpI alle vittime di violenza e di stalking: lo riconosce l’INPS
Il ministero del Lavoro riconosce l’assegnazione dell’indennità di disoccupazione alle vittime di genere e di stalking. Le dimissioni saranno considerate “per giusta causa”
“Di recente, l’Istituto si è trovato a dovere valutare, ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, ipotesi di dimissioni rassegnate da lavoratrici che, vittime di atti persecutori, si sono viste costrette a rassegnare le dimissioni dall’attività lavorativa al fine di tutelare e salvaguardare il bene supremo della vita. Stante la centralità del fenomeno ampiamente diffuso delle donne vittime di violenza, l’Istituto – da sempre impegnato nel contrasto alla violenza sulle donne e di genere – ha portato all’attenzione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali le fattispecie sopra evidenziate, chiedendo se le dimissioni in detti casi possano essere ricondotte a giusta causa, con conseguente diritto di accesso alla tutela della disoccupazione”.
È quanto si legge nella nota dell’INPS – messaggio 2540 del 3 agosto 2026 – in cui l’istituto previdenziale annuncia il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione (NASpI) alle persone vittime di violenza di genere e stalking che presentano le dimissioni, perché imposte da circostanze gravi e indipendenti dalla propria volontà. Esultano i sindacati, che vedono nella nuova misura un passo in avanti verso un ambiente di lavoro capace di garantire la salute dei collaboratori in tutte le sue forme.
La “giusta causa”, il quadro normativo
Prima del 3 agosto, le leggi sul lavoro già riconoscevano il valore di “giusta causa” in alcuni casi di dimissione, distinti da quelle su base volontaria che non consente l’accesso alla NASpI. In particolare, l’articolo 3 del decreto legislativo n.22 del 2015 – quello che introduce la “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI) a sostituzione delle forme di indennità di disoccupazione precedenti – fissa i casi in cui è possibile accedere al sostegno. Tra questi è contemplata la “giusta causa”. Questa sussiste, in base all’articolo 2119 del Codice civile, quando si verificano fatti di una gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Questo vale sia per il collaboratore che per il datore di lavoro.
Il carattere “volontario” di alcuni casi di dimissione viene superato della sentenza della Corte di Cassazione del 28 maggio 2015: “Non di meno, in applicazione degli stessi principi, deve ammettersi che tale obiettiva incompatibilità possa consistere anche nelle sopravvenute condizioni di salute del dipendente, pur a prescindere dall’individuazione di un inadempimento contrattuale o comunque di una condotta colposa del datore di lavoro o di un terzo”. Qui, vengono introdotti altri due elementi fondamentali: la salute come causa involontaria della cessazione del rapporto di lavoro e la possibile azione di un individuo “terzo”, ossia un’altra persona distinta dal datore di lavoro e dal dipendente.
La novità
Il carattere innovativo della nuova misura sta nell’estensione della “giusta causa” ai casi di stalking o di violenza di genere che il ministero del Lavoro ammette possano incidere concretamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza. Non è necessario che gli abusi si verifichino all’interno del luogo di lavoro, ma, per esempio, anche nel tragitto per recarvisi o per tornare a casa. Quando avvengono questi episodi, dove persino andare al lavoro mette a rischio la propria sicurezza, la cessazione del rapporto lavorativo non costituisce più una libera scelta.
Tuttavia, per l’accesso alla NASpI in caso di violenza di genere e stalking si deve dimostrare il nesso tra gli abusi subiti e impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro. È necessario, precisa la nota dell’INPS, che ci siano prove – precise, chiare e documentabili – che gli abusi subiti influiscano sull’equilibrio psicofisico della vittima di stalking o di violenza di genere e che queste siano collegabili alle abitudini lavorative.
Questo può costituire un limite. Il numero di denunce per violenza di genere e stalking sono in continua crescita. Il dato va, tuttavia, letto in duplice chiave: negativa – ovviamente – ma anche positiva. Vuol dire che si è diffusa una certa consapevolezza tra le vittime di violenza che le porta a denunciare, cosa che in grandissima parte prima non avveniva. Resta tuttavia alto il numero delle vittime che non denunciano. Secondo l’ultima analisi disponibile dell’ISTAT, l’istituto italiano di statistica – del 2025 riferita al 2024 – il 75% delle vittime che si rivolgono al numero di pubblica utilità – il 1522, numero antiviolenza e stalking – non si rivolge alle autorità.
I limiti delle leggi
Tra i motivi principali delle mancate denunce ci sono la paura dell’autore della violenza, delle possibili ritorsioni, del timore di trovarsi isolati o isolate. Ma anche dipendenza economica, nonché mancanza di prove. La cronaca quotidiana dei casi di violenza di genere e stalking ci ha abituati ad applicare queste motivazioni a episodi che riguardano la sfera privata. Ma lo stesso discorso può essere esteso alla sfera lavorativa. Si ha paura di essere licenziati, che la prima fonte di sostentamento venga meno; si teme il giudizio dei colleghi, dei superiori; che si crei un ambiente di lavoro ostile. Ma l’ostacolo più grande che spinge le persone vittime di violenza a non denunciare episodi sul luogo di lavoro è forse la mancanza di prove. Si teme di non essere creduti o di non essere forti abbastanza da sostenere le conseguenze successive alla denuncia.
In questi casi è bene tenere a mente che non si è soli. Numerose associazioni offrono supporto materiale e psicologico in tutte le fasi precedenti e successive alla denuncia. Le indagini, quindi la ricerca stessa delle prove, è affidato alle autorità e non a chi è vittima di abusi. La denuncia, benché sia un atto che necessita di notevole coraggio, è sempre la cosa migliore per uscire da questo tipo di situazioni. Il riconoscimento della NASpI a chi è vittima di violenza di genere e stalking è un piccolo passo avanti che, come visto, ha le sue carenze. Le leggi, sebbene si tenti di renderle migliori, a volte presentano alcuni ostacoli. Che non sono tuttavia invalicabili, quando si chiede aiuto.
Articolo a cura di Andrea Pezzullo
